Termini e condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1.    NORME APPLICABILI

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che i servizi o le prestazioni ad esso relativi debbano esser forniti in territorio nazionale ovvero all’estero, è disciplinato dal “Codice del Turismo” (D.lgs. 23.5.2011 n. 79 - Allegato I, artt. 32 – 51-novies) come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 62 e, se ed in quanto applicabili, dalla L. 27/12/1977 n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970) e dal D.Lgs. 6.9.2005 n. 2006 (“Codice del Consumo”).
Il contratto è altresì regolato dalle presenti Condizioni Generali, dalle clausole riportate nel sito, nell’opuscolo informativo e nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. 
La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel sito web e nell’opuscolo informativo.

2.    NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici quali:

1. il trasporto di passeggeri
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1, 2, 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 

  • Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
    - acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
    - offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
    - pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
    - combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o piu’ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu’ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

3.    INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore comunicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato nel sito web nelle pagine relative alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altra strumento di informazione ove trattasi di viaggio customizzato, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

  1. la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

  2. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 ed il suo eventuale divieto operativo nell’Unione Europea è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.;

  3. l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

  4. i pasti forniti inclusi o meno;

  5. visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;

  6. i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

  7. la lingua in cui sono prestati i servizi;

  8. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta ne sarà data indicazione in catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur.;

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli  estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 D. Lgs 62/2018.

SCHEDA TECNICA
Organizzatore: Golf Tour Experience è un marchio di Last Second Travel – Ragione sociale HONEY TRAVEL SAS di Galeano Francesca con sede in Milano, via Antonio Mambretti n. 26, telefono 0239005170- Fax 02700529999, P.IVA 04725280962, Iscrizione registro imprese: MI-1768617 Licenza: 1529 78/05 .Polizza assicurativa: polizza assicurativa per la responsabilità civile n. 112367646 stipulata con la compagnia di assicurazioni ALLIANZ.
Garanzie per i turisti: La nostra agenzia aderisce al Fondo di Garanzia Viaggi come previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo. Fondo Garanzia Viaggi : Certificato n. A/69.554/01/2017.

 

4.    DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

a) "servizio turistico": 
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non e' destinato a fini residenziali,  o  per  corsi  di  lingua di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli  a  motore  ai  sensi  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una  patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo  16  gennaio 2013, n. 2; 
4) qualunque altro servizio turistico  che  non  costituisce  parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) "servizio turistico integrativo": 
servizi accessori  quali,  tra gli  altri,  il  trasporto  del  bagaglio  fornito  nell'ambito   del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento  nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto  passeggeri  su  brevi distanze in occasione di visite guidate o  i  trasferimenti  tra  una struttura ricettiva e  una  stazione  di  viaggio  con  altri  mezzi; l'organizzazione di  attivita'  di  intrattenimento  o  sportive;  la fornitura di pasti, di  bevande  e  la  pulizia  forniti  nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di  biciclette,  sci  e  altre  dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine,  spiagge,  palestre,  saune,  centri  benessere  o  termali, incluso  per  i  clienti  dell'albergo;  qualunque   altro   servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 

c) "pacchetto": la combinazione  di  almeno  due  tipi  diversi  di servizi turistici  ai  fini  dello  stesso  viaggio  o  della  stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,  prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche  se  conclusi  con  contratti  distinti  con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e  selezionati  prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti,  venduti  o  fatturati  a  un  prezzo  forfettario  o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione  "pacchetto"  o denominazione analoga
2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal professionista con cui e' concluso il primo contratto a  uno  o  piu' professionisti e  il  contratto  con  quest'ultimo  o  questi  ultimi professionisti sia concluso al piu' tardi 24  ore  dopo  la  conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

d) "contratto di pacchetto turistico":  il contratto  relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto e'  fornito  in  base  a contratti distinti, l'insieme dei  contratti  riguardanti  i  servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione  dei  servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due  tipi diversi  di servizi turistici acquistati ai fini dello  stesso  viaggio  o  della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che  comportano la conclusione di contratti  distinti  con  i  singoli  fornitori  di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di  ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno  un  servizio  turistico  aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro le 24 ore  dalla  conferma  della  prenotazione  del  primo  servizio turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o e' autorizzato a viaggiare in base  a  un  contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente paragrafo
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o  privata  che,  nell'ambito  della   sua   attivita'   commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  agisce,  nei contratti, anche tramite altra persona che  opera  in suo nome o per suo  conto,  in  veste  di  organizzatore,  venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a  un altro professionista, oppure il professionista che trasmette  i  dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente  alla lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore  che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di  conservare  le  informazioni  che  gli  sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro  per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione  e  le  cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno  adottando  tutte  le ragionevoli misure;
p) "difetto di conformita'": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di eta' inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile,  adibito alla vendita al dettaglio o  sito  web  di  vendita  al  dettaglio  o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui  siti  web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai  viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

Non e'  un  pacchetto  turistico  una  combinazione  di  servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi  turistici  di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con  uno  o piu' dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero  4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari  o  superiore al  25  per  cento  del  valore  della  combinazione   e   non   sono pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti  un  elemento  essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e  acquistati  solo  dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma  1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera  b),  non  sottrae  l'organizzatore  o  il venditore agli obblighi del presente Capo.
Non costituisce un servizio turistico  collegato  l'acquisto  di uno dei tipi di servizi turistici di cui  al  comma  1,  lettera  a), numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici  di  cui  al comma 1,  lettera  a),  numero  4),  se  questi  ultimi  servizi  non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al  25  per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati  come un  elemento  essenziale  del  viaggio  o  della  vacanza  e  non  ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

5.    PAGAMENTI

All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere versata:

a) la quota forfettaria individuale di gestione pratica (vedi art. 6 CGC)
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore, comunque non inferiore al 25% ed in considerazione della eventuale necessità di pagamento immediato di alcuni servizi compresi nel pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è  effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del  viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la  risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui  l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher)o i titoli di trasporto.  La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viaggiatore presso l’ agenzia.

6.    PREZZO

Il prezzo dei pacchetti inseriti nel sito web è espresso in Euro ed è calcolato:

  • considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di gennaio 2019.

Esso è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere modificato fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:

  • prezzo del trasporto di passeggi in funzione del costo del carburante o altri fonti di energia

  • Il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nella esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.

  • Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, o della proposta di viaggio su misura, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

Il prezzo del pacchetto turistico è composto da:

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fuori catalogo/su misura o sul sito web golftourexperience.com fornita all’intermediario o viaggiatore;
c) tasse e oneri portuali o aeroportuali;
d) costo di eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
e) costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

7.    RECESSO DEL VIAGGIATORE

1. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) Codice Turismo, oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:

a) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore
b) richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro i 14 giorni dal recesso dal contratto.

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore non legittima il recesso senza penali, previsto per legge potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente dall’organizzatore.

3In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste dall’art. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, comma 1. L’importo della penale sarà quantificato sommando: la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):

  • da 59 a 31 gg.: 20% per tutti i viaggi e soggiorni;

  • da 30 a 21 gg.: 35% per tutti i viaggi e soggiorni;

  • da 20 ad 8 gg.: 50% per tutti i viaggi e soggiorni;

  • da 7 ad 4 gg.: 80% per tutti i viaggi e soggiorni;

  • da 3 a 0 gg.: 100% per tutti i viaggi e soggiorni.

4. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

5. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate di volta in volta.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

8.    MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL VIAGGIATORE

Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica potrà comportare per il cliente un addebito che verrà comunicato al momento della richiesta della modifica da parte del viaggiatore. 

NOTE:
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art. 7 Recesso)
2) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata solo la penale di più alto importo.

9.    MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE

1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) Cod. Tur. o non puo’ soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali.

3. In caso di recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.

5. Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica.

6. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 
c) non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10.    RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455  del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa  importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e  l'organizzatore  non vi ha posto  rimedio  entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal viaggiatore in relazione  alla  durata  e  alle  caratteristiche  del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma  2,  il viaggiatore puo', senza spese, risolvere di  diritto  e  con  effetto immediato il  contratto  di  pacchetto  turistico  o,  se  del  caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43 D.Lgs. 62/2018, una riduzione del prezzo,  salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso  di  risoluzione del  contratto,  se  il  pacchetto  comprendeva  il   trasporto   dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza  ingiustificato  ritardo  e  senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del  viaggiatore, l'organizzatore  sostiene  i  costi  dell'alloggio  necessario,   ove possibile  di  categoria  equivalente  a  quanto  era  previsto   dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo  eventualmente  previsto  dalla  normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei  passeggeri,  applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica  alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2,  paragrafo  1, lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.   1107/2006,   e   ai   loro accompagnatori, alle donne in stato  di  gravidanza,  ai  minori  non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè  l'organizzatore  abbia  ricevuto  comunicazione  delle  loro particolari esigenze almeno quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del pacchetto. 
L'organizzatore non puo' invocare circostanze  inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilita' di  cui  al  presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto  non  possa  far valere le stesse circostanze ai  sensi  della  normativa  dell'Unione europea applicabile.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore e' impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualita', della  combinazione  dei  servizi  turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di  prezzo  a  carico  del  viaggiatore,  soluzioni alternative adeguate  di  qualita',  ove  possibile  equivalente   o superiore, rispetto a quelle  specificate  nel  contratto,  affinche' l'esecuzione del pacchetto possa continuare,  inclusa  l'eventualita' che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia  fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte  comportano  un pacchetto di qualita' inferiore rispetto  a  quella  specificata  nel contratto  di  pacchetto  turistico,   l'organizzatore   concede   al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore puo' respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto  nel  contratto  di pacchetto  turistico  o  se  la  riduzione  del  prezzo  concessa  e' inadeguata.

10. Se e' impossibile  predisporre  soluzioni  alternative  o  il viaggiatore respinge le soluzioni alternative  proposte,  conformi  a quanto indicato dal comma  8,  al  viaggiatore  e'  riconosciuta  una riduzione del  prezzo.  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute  non  imputabili all'organizzatore,  e'  impossibile   assicurare   il   rientro   del viaggiatore come pattuito nel contratto di  pacchetto  turistico,  si applicano i commi 6 e 7.

11.    MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO

1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, puo’ cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente ed il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tali cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto pacchetto turistico, e fornisce la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. .In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.

12.    OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  

Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi. I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l ’ organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l ’ attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risultante nell’estratto conto.  
In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al paese di destinazione - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria, metereologica e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti il viaggiatore provvederà - consultando tali fonti -a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica ovvero in caso di errore nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti, con espresso esonero da ogni responsabilità dell’Organizzatore e rimossa e rinunciata sin da ora ogni eccezione e/o pretesa nei confronti del medesimo.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

13.    CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita dal sito web od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o proposta fuori catalogo/su misura o sul sito web www.golftourexperience.com una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista

14.     REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’ organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

15.    LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE

1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazione costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
2. Fatto salvo quanto stabilito  dall'articolo 46  e  gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16.    OBBLIGO DI ASSISTENZA

1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comme7 Cod. Tur. in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L’organizzatore puo’ pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

17.    POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18.    ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 7 , nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’Art. 1905 c.c.. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

19.     GARANZIE PER IL VIAGGIATORE-(art. 47 Cod. Tur.)

1. L'organizzatore/venditore  è coperto da contratto di  assicurazione  per la  responsabilita'  civile  a  favore   del   viaggiatore   per   il risarcimento dei danni  derivanti  dalla  violazione  degli obblighi assunti con il contratto.
2. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’ Organizzatore e\o dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Maggiori dettagli alla Scheda Tecnica, di cui al punto 3.

20.    TUTELA DELLA PRIVACY

Il viaggiatore autorizza l’organizzatore all’utilizzo ed alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto ai sensi del vigente Regolamento Europeo sulla privacy e protezione dei dati personali.

21.    LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il pacchetto turistico ed il contratto di viaggio sono disciplinati dalla legge italiana.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, formazione, esecuzione, adempimento o risoluzione del presente Contratto, sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla competenza territoriale del Foro di Milano.

SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.